Ecobonus 2020: per quali interventi è al 65% o più?
Chiariamo subito che nel caso in cui si vogliano installare:
- infissi,
- caldaie senza termovalvole,
- stufe a legna o a pellett, a patto che il produttore abbia attestato il rendimento energetico
è necessario usufruire della detrazione al 50% per ristrutturzioni. Gli interventi sopraelencati, infatti, non rientrano nell’ecobonus ma nel bonus ristrutturazioni.
Le agevolazioni confermate nel 2020 con l’ecobonus invece sono:
a) al 65% l’aliquota per interventi di
– coibentazione dell’involucro opaco,
– pompe di calore,
– sistemi di building automation,
– collettori solari per produzione di acqua calda,
– scaldacqua a pompa di calore,
– generatori ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro).
b) al 70% e al 75% le aliquote di detrazione valgono per gli interventi in condominio per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro per ogni unità immobiliare.
Se gli interventi sono in zona sismica 1, 2 o 3 e finalizzati alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione è dell’80%. Riducendo di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.