Giovedì, 02 Aprile 2020 16:59

Leggi Bonus 2020: detrazioni per l’efficienza energetica ed altro

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Leggi Bonus 2020

Aggiornamento del 24 dicembre 2019. Con l’approvazione della Manovra finanziaria 2020, Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Bonus Mobili hanno ricevuto l’ok dal Governo anche per il 2020, con le stesse aliquote e caratteristiche. C’è anche un nuovo Bonus, il Bonus facciate. Questi quattro bonus sono tutti presenti nel testo della Legge di Bilancio 2020. Anche il Bonus verde è stato prorogato al 2020. 

Ristrutturazione 2020 - Infisse e caldaie

Infissi e caldaie senza termovalvole con detrazione al 50% anche per il 2020. Le novità introdotte dalla Legge di bilancio, infatti, mantengono l’aliquota differenziata introdotta lo scorso anno per questi interventi. Non c’è quindi alcun concreto vantaggio in questo caso ed effettuare la pratica con l’Enea, ma è molto più conveniente optare per la detrazione per ristrutturazione. Pagando infatti con il bonifico dedicato alle ristrutturazioni si potrà godere non solo della detrazione al 50% sui lavori, ma anche della possibilità di approfittare del bonus mobili. Sia la sostituzione di infissi che l’installazione di caldaie a condensazione, infatti, danno diritto a questo bonus, che invece non è riconosciuto per chi usufruisce dell’ecobonus.

Può detrarre il 50% delle spese per lavori di ristrutturazione edilizia anche il futuro acquirente di un immobile sul quale farà i lavori? Si, ma solo se è stato stipulato e regolarmente registrato un contratto preliminare di vendita dell’immobile.
Più in generale, per beneficiare dell’agevolazione, alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui il contribuente usa la detrazione, devono essere stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.
Inoltre, l’acquirente deve essere stato immesso nel possesso dell’immobile e deve eseguire gli interventi a proprio carico. Il venditore, invece, non deve richiedere l’autorizzazione a eseguire i lavori.
Se tutte le altre condizioni vengono rispettate, la detrazione spetta all’acquirente anche se non si perfeziona l’acquisto (circolare n. 13/2019).

Bonus mobili e arredi 2020 - Infissi e caldaie

La legge non ha previsto nessun vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e l’acquisto dei mobili. Ha posto una condizione: l’agevolazione per gli acquisti effettuati nel 2019 spetta solo se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dal 1° gennaio 2018.

 

Ecobonus 2020 - quali interventi sono al 65%

Le agevolazioni confermate nel 2020 con l’ecobonus sono:

a) al 65% l’aliquota per interventi di
– coibentazione dell’involucro opaco,
– pompe di calore,
– sistemi di building automation,
– collettori solari per produzione di acqua calda,
– scaldacqua a pompa di calore,
– generatori ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro).

b) al 70% e al 75% le aliquote di detrazione valgono per gli interventi in condominio per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro per ogni unità immobiliare.

 

Sismabonus 2020 - confermato fino al 2021 con la Legge di Bilancio 2018.

Se gli interventi sono in zona sismica 1, 2 o 3 e finalizzati alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione è dell’80%. Riducendo di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

 

Condomini 2020 – Doppio incentivo per la coibentazione

La Legge di bilancio ha infatti previsto solo per gli edifici condominiali questo ulteriore incentivo alla realizzazione dei lavori. Il testo prevede infatti che “unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (ossia quelli per i quali è obbligatorio anche effettuare la coibentazione) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi”.

Quindi i condomini che decideranno di approfittare anche del bonus facciate per migliorare le prestazioni termiche dell’edificio, potranno fare tutti i lavori pagando di tasca propria solo cifre irrisorie, essendo i due bonus comulabili.

 

Bonus verde 2020

La Legge di Bilancio per il 2018 ha introdotto, a partire dallo scorso anno una detrazione pari al 36 per cento delle spese  sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili.

La detrazione, su modello di quanto previsto per la detrazione per ristrutturazione, spetta ai contribuenti che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi, ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. In questo caso l’agevolazione spetta al singolo condomino in base ai millesimi di possesso, a condizione che la somma dovuta sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Le spese ammesse e quelle escluse

Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente, comprese le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi in questione, mentre non è detraibile il solo acquisto di piante o altro materiale o la semplice manutenzione ordinaria periodica dei giardini.

Quanto ai lavori in economia, la detrazione è riconosciuta solo se oltre all’acquisto di alberi, piante, arbusti, cespugli e specie vegetali, l’intervento ricomprende anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione. Così la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde.

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare residenziale, così che a chi esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte.  Allo stesso modo in caso di interventi condominiali e sulla propria abitazione si avrà diritto a calcolare la detrazione su un importo pari a 5.000 euro per le spese effettuate sul proprio immobile e 5.000 euro per la parte di competenza delle spese condominiali.

Quando gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%. Lo stesso in caso di interventi su  immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali.

In caso di passaggio di proprietà dell’immobile

Se si vende l’appartamento sul quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita all’acquirente, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di successione, il beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

La documentazione di spesa

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni quali bonifici ma anche assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o con carte di credito o bancomat. Inoltre nel documento di spesa dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e la descrizione dell’intervento dovrà consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.

In caso di interventi condominiali occorre la dichiarazione dell’amministratore che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge, compresa la comunicazione dei dati dei beneficiari all’Agenzia delle entrate, e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la detrazione spettante. In mancanza di amministratore e del codice fiscale del condominio minimo occorre un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.



Read 181 times Last modified on Sabato, 04 Aprile 2020 09:35
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Presente a Pomezia, in provincia di Roma, lo studio del geometra Alessandro Coppola è un punto di riferimento per le imprese edili del territorio.

 

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