Mercoledì, 01 Marzo 2017 03:26

Bonus verde 2020, tutte le istruzioni in un sola Circolare

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Sono tante le cose che si sono dette sul bonus verde da quando è entrato in vigore con la legge di bilancio 2018. Le Entrate, con una Circolare, fanno un riassunto di tutto quello che c'è da sapere

Arrivano gli attesi chiarimenti delle Entrate per usufruire del Bonus verde, prorogato anche al 2020 dal Milleproroghe. Con la circolare omnibus sul 730 (la n. 13 del 31 maggio), l’Agenzia ha raccolto in un unico documento tutte le indicazioni fornite qua e là in risposta ai quesiti in materia.

Possibile quindi avere un quadro chiaro e completo di tutto quello che occorre per avere la detrazione fiscale e degli errori da evitare.

Bonus verde, identikit dell’agevolazione

La Legge di Bilancio per il 2018 ha introdotto, a partire dallo scorso anno una detrazione pari al 36 per cento delle spese  sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili.

La detrazione, su modello di quanto previsto per la detrazione per ristrutturazione, spetta ai contribuenti che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi, ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. In questo caso l’agevolazione spetta al singolo condomino in base ai millesimi di possesso, a condizione che la somma dovuta sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Le spese ammesse e quelle escluse

Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente, comprese le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi in questione, mentre non è detraibile il solo acquisto di piante o altro materiale o la semplice manutenzione ordinaria periodica dei giardini.

Quanto ai lavori in economia, la detrazione è riconosciuta solo se oltre all’acquisto di alberi, piante, arbusti, cespugli e specie vegetali, l’intervento ricomprende anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione. Così la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde.

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare residenziale, così che a chi esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte.  Allo stesso modo in caso di interventi condominiali e sulla propria abitazione si avrà diritto a calcolare la detrazione su un importo pari a 5.000 euro per le spese effettuate sul proprio immobile e 5.000 euro per la parte di competenza delle spese condominiali.

Quando gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%. Lo stesso in caso di interventi su  immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali.

In caso di passaggio di proprietà dell’immobile..

Se si vende l’appartamento sul quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita all’acquirente, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di successione, il beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

La documentazione di spesa

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni quali bonifici ma anche assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o con carte di credito o bancomat. Inoltre nel documento di spesa dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e la descrizione dell’intervento dovrà consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.

In caso di interventi condominiali occorre la dichiarazione dell’amministratore che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge, compresa la comunicazione dei dati dei beneficiari all’Agenzia delle entrate, e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la detrazione spettante. In mancanza di amministratore e del codice fiscale del condominio minimo occorre un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

Read 86 times Last modified on Giovedì, 02 Aprile 2020 16:58
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